ASSICURAZIONI CAI
Di seguito vengono riportate le indicazioni più importanti riguardo alle assicurazioni che il CAI propone nell’ambito dello svolgimento delle attività tipiche del sodalizio. Esse riguardano la copertura assicurativa per i Soci, una copertura integrativa per l’attività individuale dei Soci e una copertura assicurativa per i non Soci che desiderano partecipare all’attività delle Sezioni (attività istituzionale).
COPERTURE ASSICURATIVE SOCI
POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
- Con l’iscrizione o il rinnovo il Socio CAI risulta automaticamente assicurato per:
- infortuni in attività «istituzionale» (combinazione A)
- responsabilità civile in attività istituzionale
- soccorso alpino endoeuropeo
- tutela legale in attività istituzionale
Massimali Combinazione A:
Caso morte € 55.000,00
Caso invalidità permanente € 80.000,00
Rimborso spese di cura € 2.500,00 (Franchigia € 200,00)
Premio: compreso nella quota associativa.
- Il Socio CAI può accedere a richiesta alle seguenti coperture:
- infortuni in attività «istituzionale» (combinazione B)
- infortuni in attività personale, a scelta tra combinazione A o B
- responsabilità civile in attività personale
- soccorso in spedizioni extra europee
Massimali Combinazione B:
Caso morte € 110.000,00
Caso invalidità permanente € 160.000,00
Rimborso spese di cura € 3.000,00 (Franchigia € 200,00)
Premio aggiuntivo annuo per accedere alla combinazione B: € 5,15.
- Soci in regola con il tesseramento 2023 che rinnovano per il 2024: per l’anno 2024 le coperture assicurative saranno disciplinate con la nuova polizza in esito alla gara effettuata nel 2023 e la garanzia si estende sino al 31/03/2025. Possono richiedere l’attivazione del massimale integrativo al costo di € 5,15; se la richiesta è successiva al rinnovo non sono previsti ratei del premio assicurativo.
- nuovi Soci: sono coperti dalla polizza infortuni a partire dal giorno successivo all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31 dicembre 2023), a condizione che risultino registrati nella piattaforma di Tesseramento. Possono optare per il massimale combinazione B al costo di € 5,15; se la richiesta è successiva al tesseramento non sono previsti ratei del premio assicurativo. Per l’anno 2024 le coperture assicurative saranno disciplinate con la nuova polizza in esito alla gara effettuata nel 2023 e la garanzia si estende sino al 31/03/2025.
Per tutti i Soci le coperture assicurative sono valide fino al 31 marzo dell’anno successivo. Pagando la quota annuale entro 31 marzo il rinnovo della copertura assicurativa è automatico.
La copertura assicurativa, compresa nel tesseramento copre:
- gli interventi del Soccorso Alpino a seguito di incidenti in montagna sia durante l’attività individuale che istituzionale. La polizza prevede il rimborso ai Soci di tutte le spese sostenute nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero sia tentata che compiuta realizzata dal Soccorso Alpino;
- gli Infortuni dei Soci nel corso della loro partecipazione all’attività sociale (quindi solo durante le uscite e le attività connesse alla vita della Sezione e preventivamente deliberate dagli organi competenti), relativamente agli infortuni (morte e invalidità permanente) e alle spese di cura;
- la Responsabilità civile per quanto siano tenuti a pagare (Soci e Sezione) a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi (Soci o non Soci), per morte, lesioni personali, e per danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività istituzionali svolte dall’assicurato;
- la Tutela legale: la polizza assicura le Sezioni e i loro Presidenti, i componenti dei Consigli Direttivi ed i Soci iscritti, garantendone la difesa degli interessi in sede giudiziale per atti compiuti involontariamente.
POLIZZA SOCCORSO ALPINO IN EUROPA
VALIDA ANCHE IN ATTIVITÀ’ PERSONALE
Premio: compreso nella quota associativa.
- Soci in regola con il tesseramento 2023 che rinnovano per il 2024: La garanzia si estende sino al 31/03/2025;
- nuovi Soci: la garanzia è attiva dal giorno successivo all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31 dicembre 2023) a condizione che risultino registrati nella piattaforma di Tesseramento.
Massimale per Socio Rimborso spese: fino a € 25.000,00.
Diaria da ricovero ospedaliero: € 20,00/giorno per massimo 30 giorni.
Massimale per assistenza medico psicologo per gli eredi: fino a € 3.000,00/Socio.
Si precisa che la polizza è a rimborso dietro presentazione delle spese già sostenute. Solo in caso di morte il rimborso delle spese di recupero e trasporto salma sarà effettuato direttamente dalla compagnia assicuratrice.
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ ISTITUZIONALE INCLUSO SU PISTA DA SCI
Per i Soci in regola con il tesseramento è attiva la copertura di responsabilità civile in attività istituzionale. I non Soci, che partecipano alle attività istituzionali, sono automaticamente assicurati per la responsabilità civile verso terzi. Le garanzie sono prestate senza applicazione di franchigia.
COPERTURE ASSICURATIVE a domanda per NON SOCI
N.B. I non Soci che desiderano partecipare ad una gita della Sezione devono obbligatoriamente assicurarsi per infortuni (morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura), facendone richiesta alla Segreteria della Sezione 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dell’attività.
POLIZZA INFORTUNI IN ATTIVITA’ SOCIALE
Massimali Combinazione A:
Caso morte € 55.000,00
Caso invalidità permanente € 80.000,00
Rimborso spese di cura € 2.500,00 (Franchigia € 200,00)
Premio al giorno per persona: € 8,40
Massimali Combinazione B:
Caso morte € 110.000,00
Caso invalidità permanente € 160.000,00
Rimborso spese di cura € 3.000,00 (Franchigia € 200,00)
Premio al giorno per persona: € 16,75
POLIZZA SOCCORSO ALPINO IN ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Premio per persona:
- per 1 giorno: € 4,55
- da 2 a 6 giorni: € 9,00
Massimali:
Rimborso spese: fino a € 25.000,00.
Diaria da ricovero ospedaliero: € 20,00/giorno per massimo 30 giorni. Massimale per assistenza medico psicologo per gli eredi: fino a € 3.000,00/Socio.
COPERTURE ASSICURATIVE a domanda per SOCI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE
Il CAI propone per i Soci in regola con il Tesseramento 2024 anche un’assicurazione personale contro gli infortuni che dovessero derivare dall’attività personale propriamente detta in uno dei contesti tipici di operatività del nostro Sodalizio (alpinismo, escursionismo, speleologia, scialpinismo, etc.).
La polizza coprirà tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio, senza limiti di difficoltà e di territorio, ed avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.
Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio mediante il iModulo11, attraverso la piattaforma di Tesseramento e la copertura sarà operante dalle ore 24:00 del giorno di inserimento nella piattaforma di Tesseramento. Una copia del Modulo 11, redatto in duplice copia debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnata, come ricevuta, al Socio e una copia dovrà essere conservata a cura della Sezione.
La polizza infortuni Soci in attività individuale non è cumulabile con la Polizza Infortuni Titolati e Qualificati (Sezionali) e la Polizza Infortuni Volontari CNSAS.
La polizza è stipulata a Contraenza Club Alpino Italiano e non dà alcun diritto a detrazione fiscale.
Massimale Combinazione A:
Morte: € 55.000,00
Invalidità permanente: € 80.000,00
Spese di cura: € 2.500,00 (Franchigia € 200,00)
Indennità giornaliera per ricovero: € 30,00
Premio annuale: € 126,50
Massimale Combinazione B:
Morte: € 110.000,00
Invalidità permanente: € 160.000,00
Spese di cura: € 3.000,00 (Franchigia € 200,00)
Indennità giornaliera per ricovero: € 30,00
Premio annuale: € 252,90
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE
INCLUSO SU PISTA DA SCI
I Soci in regola con il Tesseramento 2024 possono attivare una polizza di Responsabilità Civile che tiene indenni – previa corresponsione del relativo premio – di quanto si debba pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso alle finalità del CAI (di cui all’art 1 dello Statuto vigente). Nella garanzia sono compresi il Socio che vi ha aderito unitamente alle persone comprese nel nucleo familiare, ed i figli minorenni anche se non conviventi, purché regolarmente Soci per l’anno 2024. La polizza avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.
Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio mediante il Modulo 12, attraverso la piattaforma di Tesseramento e la copertura sarà operante dalle ore 24:00 del giorno di inserimento nella piattaforma di Tesseramento. Una copia del Modulo 12, redatto in duplice copia debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnata, come ricevuta, al Socio e una copia dovrà essere conservata a cura della Sezione.
Premio annuale: € 12,50.
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DOMANDE FREQUENTI
Che cos’è l’infortunio?
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente assoluta, o parziale, e/o una inabilità temporanea.
- A) NON tutti gli “incidenti” sono infortuni!!! Es. L’infarto NON è un infortunio…
- B) Perché sia operativa la copertura NON è necessario individuare un responsabile, ma solo la causa esterna dell’infortunio.
Che cos’è la franchigia?
⮚ è la quota parte di danno che resta a carico dell’assicurato e non viene risarcita/rimborsata
⮚ è lo strumento contrattuale per contenere il costo assicurativo: più alta è la franchigia più contenuto è il premio da versare
⮚ è assoluta, se la cifra espressa in valore monetario o in punti percentuali al di sotto della quale non viene erogato alcun risarcimento o rimborso
⮚ è relativa, se la cifra espressa è suscettibile di variazioni in base alle relative percentuali
Cosa si intende per «attività istituzionale»?
Le attività istituzionali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalle strutture centrali, sia da quelle territoriali del CAI (le Sezioni), quali ad esempio:
⮚ uscite escursionistiche, alpinistiche, scialpinistiche o speleologiche
⮚ corsi
⮚ gestione e manutenzione sentieri e rifugi
⮚ riunioni assembleari e consigli direttivi
⮚ altre attività organizzate dalle Sezioni CAI o da altri Organi istituzionali nell’ambito delle finalità di cui alla legge istitutiva del CAI
⮚ serate divulgative e mostre
Tali attività devono essere preventivamente deliberate dall’Organo competente e di ciò deve risultare idonea documentazione
Cosa si intende per «attività personale»?
E’ l’attività NON ricompresa in quella c.d. «istituzionale»: quella del Socio che va in montagna autonomamente, non inserito in attività organizzate da Sezione, Organi o Strutture CAI e prevede una copertura infortuni distinta e NON sovrapponibile con la copertura prevista per l’attività istituzionale.
Ciò significa che attivando anche la copertura in attività «personale» il Socio è sempre assicurato quando va in montagna, in qualsiasi giorno dell’anno:
- a) o con la copertura infortuni Soci, quando è in attività istituzionale CAI
- b) o con la copertura personale, quando va per conto proprio.
Quali sono le esclusioni dalla polizza infortuni?
Le esclusioni dalla polizza infortuni sono previste alla Sezione 3.2 dell’attuale polizza
- Esclusioni in base alla causa dell’infortunio
«Art. 4 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati da:
- abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni;
- guida di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio);
- atti e/o delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
- trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche;
- operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- partecipazione, anche come passeggero, a gare, competizioni e relative prove di veicoli a motore e di natanti a motore in genere;
- contaminazione biologica a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere;
- malaria, malattie tropicali e carbonchio;
- AIDS, sieropositività H.I.V.
- ogni attività avente carattere agonistico ma con le inclusioni delle gare sociali di qualunque tipo
Sono altresì escluse, le ernie, salvo le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l’intesa, per queste ultime, …
- Esclusioni per caratteristiche soggettive (art. 5) e limitazioni per età (art. 6)
«Art. 5 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l’assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni o, nel caso di sieropositività al test H.I.V., nel momento in cui questa viene diagnosticata.
A maggior precisazione si intendono comprese in polizza le persone affette da sindrome di Down, autismo, ritardo mentale»
«Art. 6 – Limiti di età
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 85 anni. Tuttavia, per le persone di età superiore ai 85 anni la garanzia è comunque operante con le seguenti limitazioni: MORTE – il capitale Assicurato viene ridotto del 25%; INVALIDITA’ PERMANENTE – si intende pattuita una franchigia fissa del 10%. Pertanto la Società non corrisponde alcun indennizzo qualora l’Invalidità permanente non sia di grado superiore al 10% e se la stessa supera detta percentuale, liquida l’indennizzo solo per la parte eccedente.»
Qual è la modalità di denuncia di un sinistro?
Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, cai@pec.cai.it, la seguente documentazione:
1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 8);
2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
3) Modulo del consenso trattamento dei dati personali;
4) Certificato del Pronto Soccorso.
5) Idonea documentazione (verbale o delibera del Consiglio Direttivo Sezionale e/o programma delle attività sezionali deliberate) dalla quale risulti che l’attività svolta dall’infortunato era di carattere istituzionale e non personale.
Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, provvede all’immediata apertura del sinistro.
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Maggiori informazioni potrete trovarle sul sito istituzionale del C.A.I. www.cai.it, al seguente link https://www.cai.it/associazione3/assicurazione/
dove sono visionabili e scaricabili tutte le polizze integrali e la relativa modulistica, nonché il “Manuale d’uso delle coperture assicurative del Club Alpino Italiano”.